
Cipro è l’unico membro dell’Unione Europea ad avere una base fiscale approvata per la tassa sul tonnellaggio ai fini della navigazione mercantile. La Legge sulla Navigazione Mercantile, N44(I)/2010, è stata approvata dalla Camera dei Rappresentanti ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
Questo rappresenta anche un vantaggio chiave per Cipro sulla mappa globale del traffico marittimo, poiché è riuscita a svolgere un ruolo di rilievo e di primo piano come centro di navigazione e gestione attraverso il rafforzamento delle infrastrutture marittime e il regime fiscale favorevole, oltre al quadro normativo attraente e altamente competitivo per la registrazione delle navi e il mantenimento della tassa sul tonnellaggio.
Allo stesso tempo, Cipro e il suo sistema fiscale per la navigazione sono progettati sulla base dei requisiti dell’Unione Europea, nonché delle linee guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) contro qualsiasi pratica fiscale dannosa.
Il registro cipriota è attualmente uno dei più grandi dell’UE e il decimo più grande al mondo. Inoltre, Cipro è il terzo centro di gestione navale più grande dell’UE.
L’adesione di Cipro all’Unione Europea (UE) nel 2004 ha creato nuove prospettive per ulteriori sviluppi nel settore marittimo.
Il Registro della Marina Mercantile di Cipro è uno dei due “Registri Aperti” all’interno dell’UE ed è stimato costituire il 15% della “flotta” mercantile dell’UE. Cipro dispone di un’infrastruttura marittima consolidata che include il Tribunale Marittimo, la Camera di Commercio Marittima e la Società di Classificazione. Dispone inoltre di un dipartimento specializzato, il Dipartimento della Marina Mercantile, che opera all’interno del Ministero delle Comunicazioni e dei Lavori Pubblici e offre servizi di alto valore per l’industria marittima.
La legislazione fiscale cipriota offre l’esenzione fiscale totale su tutti i profitti e dividendi a tutti i livelli di distribuzione derivanti dalle attività di navigazione idonee
Il 29 aprile 2010, il Parlamento cipriota ha adottato la nuova legislazione marittima.
La nuova legislazione sulla Marina Mercantile, in vigore dal 1° gennaio 2010, ha ampliato significativamente l’ambito del regime della Tassa sul Tonnage.
Secondo la nuova legislazione, le attività marittime idonee sono esenti dall’imposta sul reddito. L’imposta sul tonnage basata sul tonnellaggio netto delle navi viene applicata invece dell’imposta sulle società sugli utili effettivi. Le società con attività idonee rispettano tutti i loro obblighi verso il Dipartimento della Marina Mercantile e non verso le autorità fiscali.
È possibile, e spesso naturale, che armatori, noleggiatori e gestori di barche investano il capitale in eccesso e abbiano ricavi da attività non marittime.
Questi redditi, che non sono soggetti all’imposta sul tonnage, ma sono soggetti all’imposta sulle società all’aliquota standard del 15%, l’aliquota più bassa dell’UE. In caso di reddito misto da operazioni di navigazione e non navigative (Tassa sul Tonnage e Imposta sulle Società), devono essere tenuti libri separati.